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Scadenza pagamento Canone Unico Patrimoniale - Anno 2026

Scade il 31 marzo 2026 il termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale – anno 2026

Categorie:
Tributi
Argomenti:
Imposte

Data :

3 marzo 2026

Scadenza pagamento Canone Unico Patrimoniale - Anno 2026
Municipium

Descrizione

Si informa che, dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (cd. "Canone Unico Patrimoniale"), ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019. Con Deliberazione di C.C. n. 46 del 27/05/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Con Deliberazione di G.C. n.  36  del 08/03/2024, sono state confermate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale anno 2024 e valide anche per il 2026.

 

Il pagamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno, in una delle seguenti modalità:

    sistema di pagamento elettronico PAGOPA;

    sul conto corrente postale intestato al Comune di Carini – Canone Unico Patrimoniale C/C 001056164765, con la specifica della causale di versamento;

    bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie del codice IBAN del Comune di Carini IT22X0760104600001056164765.

 

Il citato Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, prevede, quanto segue:

 

Esposizione pubblicitaria (art.16 c.2°): Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all’anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali, aventi scadenza: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni (art. 31 c.1°): Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

 

Passi carrabili (art. 49,c.8° e c. 9°): Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone, i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiederne la revoca   formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

 

Occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche (art. 54 c.5° e art. 55 c. 2°) e Canone Mercatale (art. 69 c. 5°): Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.

 

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 48, comma 8° del citato Regolamento Comunale, è previsto che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

Si rende noto, altresì, che il comma 5-ter dell’art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l’831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), il quale  dispone che: “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Per qualsiasi informazione i contribuenti, potranno rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Carini sito in via Roma n.2/I -

Contatti: Tel. 091/8611218 – 091/8611250  -   INFO CELL: 3397555821

Email:  ufficiotributi@comune.carini.pa.it - PEC:  protocollo@pec.comune.carini.pa.it

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2026, 16:38

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